L’accesso civico è un istituto regolato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013, che lo definisce quale “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
L’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, invece il diritto di accesso agli atti di cui all’art. 22 legge n. 241/1990, che lo definisce come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
Pertanto, chiunque rilevi l’omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico facendo direttamente richiesta al responsabile della trasparenza dell’amministrazione inadempiente e, in caso di inerzia dello stesso, al titolare del potere sostitutivo.
In sintesi, attualmente sono operanti nel nostro ordinamento tre diversi strumenti di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, i cui tratti caratterizzanti sono riassumibili nella tabella sottostante:
ISTITUTO |
LEGGE REGOLATRICE |
FINALITA’ |
CARATTERISTICHE |
Accesso documentale |
Art. 22 L. 241/1990 |
Conoscenza di documenti necessari per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti |
Esperibile da chi vanta un interesse concreto; onere di motivazione |
Accesso civico semplice |
Art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013 |
Rimediare alla mancata pubblicazione di informazioni sui siti web delle Pubbliche Amministrazioni |
Esperibile da chiunque senza onere di motivazione |
Accesso civico generalizzato |
Art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 97/2016 |
Conoscenza di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria |
Esperibile da chiunque senza onere di motivazione |
Responsabile della trasparenza: Dirigente scolastico dott.ssa Raffaelina Trapanese
recapito telefonico: +39 089 2966818
PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Titolare del potere sostitutivo: Dirigente AT Salerno Annabella Attanasio
PEOQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Destinatari: Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
Requisiti: Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni
Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.
Documentazione: La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica agli indirizzi:
PEO saic8b2008@istruzione.it
PEC saic8b2008@pec.istruzione.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: I.C. Statale San Nicola via Salsano, 84013 Cava de’ Tirreni (SA)
- direttamente presso gli uffici di Segreteria.
Descrizione del procedimento:
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il dirigente scolastico per le scuole).
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.
Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Normativa di Riferimento:
- Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
"Regolamento Accesso agli Atti" - diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto di Accesso Civico ai dati e documenti
Istanze d'accesso (PDF compilabili)
· Istanza di Accesso agli Atti ai sensi della Legge 241/1990 (per diritto soggettivo o interesse legittimo)
· Istanza di Accesso Civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Atti e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione)
· Istanza di Accesso Civico ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013 (generalità degli Atti)